La nuova direttiva cc abstract
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Nel 1986 la Comunità europea introduce la Direttiva 87/102/CEE, la prima sul credito al consumo. La sua adozione è preceduta da studi matematici per individuare la formula per calcolare il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), definito come “il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso”. Questa fu pubblicata solo in seguito, all’Allegato II posto in calce alla Direttiva 90/88/CEE.
L’art. 3, della nuova Direttiva 2008/48/CE conferma che il TAEG è «il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito». Per il suo calcolo rinvia all’Allegato I ove si trova una formula del tutto analoga alla precedente.
Questo ci rimanda agli studi effettuati per la prima formulazione del calcolo del TAEG per constatare un grave inconciliabilità tra le statuizioni testuali delle direttive citate e le formule per il calcolo del TAEG pubblicate nei rispettivi allegati.
Il dr. Kirschen, autore della formula del TAEG, per sua ammissione non considera né secondo lo spirito, né secondo la lettera il testo delle Direttiva 87/102/CEE e della 90/88/CEE, per il quale il TAEG deve esprimere tutti i costi (ad eccezione di quelli esclusi ope legis) di un credito inclusi gli interessi. Il nostro opina che tutte le Banche Europee usano il regime dell’interesse composto e, passivamente, vi modella una formula che lo riassuma. Ma la prescrizione delle Direttiva è che il TAEG, la formula che lo determina esprima tutti i costi di un credito, non che si conformi ad una pratica bancaria.
In definitiva, la Commissione CE acriticamente pubblica la formula di attualizzazione secondo il regime composto quale mezzo per determinare il TAEG.
Tale decisione tecnica crea una incompatibile discrasia tra il dettato letterale delle Direttive ed il contenuto delle formule matematiche dei loro allegati che dovrebbe realizzarlo. Esse, infatti, non esprimono tutti i costi di un credito poiché una formula che genera gli interessi composti non può quantificarne l’incidenza.
Questo fatto incontestabile rende le formule pubblicate incompatibili con le statuizioni sulla trasparenza contenute nel Trattato CE, in diverse Direttive dirette a proteggere i consumatori quali la 93/13/CE e la 2005/29/CE, e contenute nelle pronunce della Corte di Giustizia CE sulla trasparenza.
Un allegato tecnico non può negare i diritti sanciti da una Direttiva che esso deve concretare.
Il surrettizio enforcement di quelle formule del TAEG governa tutto il regolamento dei contratti di credito. Applicandolo si impone la legge dell’interesse composto come regola dei contratti e si preclude l’accesso al mercato di operatori che offrano il credito modellato sul regime dell’interesse semplice. Sono così violate irrimediabilmente le prescrizioni in termini di concorrenza, contenute nel trattato CE.
Al consumatore è impedita la comparabilità diacronica tra le varie offerte di credito nonché il reale apprezzamento dei rischi connessi all’indebitarsi sotto l’imposto regime composto. Questi è contro intuitivo e risulteranno sproporzionati (mancanza di proporzioni rispetto ai capitali in gioco) il calcolo del debito residuo in caso di anticipata estinzione di un credito, la quantificazione della rata in caso di aumento o diminuzione del tasso di riferimento, il computo degli interessi in caso di mora.
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