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Rimesse solutorie e ripristinatorie: Dalla Cassazione un primo rimedio

FIGURALe S.U. n. 24418/2010 introducono il discrimine tra rimesse ripristinatorie e solutorie in rapporti di aperture di credito in conto corrente che si svolgono, o si sono svolti nella piena fisiologia, discostandosi da una dottrina e giurisprudenza ultrasecolari e basandosi su una giurisprudenza che applicava la desueta normativa fallimentare già innovata dal legislatore all’epoca dell'emanazione della sentenza in oggetto. Per le S.U. n. 24418/2010 il conto corrente di corrispondenza non è unico ed ind ivisibile, ma unitario. Le annotazioni non sono inesigibili in quanto elementi costitutivi del contratto di conto corrente bancario (ex artt. 1852 e 1823 c.c.) ma se ed in quanto collegate ad una apertura di credito. L’esigibilità del saldo non deriva dalla chiusura del conto ma avviene «conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente». In tal modo si trasforma la natura ed il carattere dell’annotazione del conto corrente bancario - talvolta pagamento, talvolta semplice rimessa - in una fattispecie che non ha riscontro nelle citate fonti normative, ed anzi è in contrasto con esse. Questa impostazione può condurre agli esiti paradossali illustrati in commento, e comporta una serie di severe criticità puntualmente esaminate. Una delle quali, su cui la giurisprudenza di merito si è profondamente divisa, è quella di stabilire su chi delle parti in causa gravi l’onere di provare l’esistenza e la consistenza del fido collegato al conto corrente. A rimediare a questa specifica problematica provvedono, con modalità diverse, gli arresti in commento. (Leggi tutto)

Ultima modifica ilLunedì, 15 Dicembre 2014 17:39

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