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La trasparenza negata nella nuova direttiva sul credito al consumo

BARI2 

Nel 1986 la comunità europea introduce la Direttiva 87/102/CEE, la prima sul credito al consumo. La sua adozione è preceduta da studi matematici per individuare la formula per calcolare il TAEG. Questa fu successivamente pubblicata, all’Allegato Il della Direttiva 90/88/CEE. Analoga formula del TAEG e simile pubblicazione in Allegato adotta la nuova Direttiva 2008/48/CE. Secondo l’Autore esiste una grave inconciliabilità tra le statuizioni testuali delle direttive e la formula per il calcolo del TAEG.

 

Un allegato tecnico non può negare i diritti sanciti da una Direttiva che esso deve concretare.
Il surrettizio enforcementdi quelle formule del TAEG impone la legge dell’interesse composto come regola dei contratti precludendo l’accesso al mercato di operatori che offrano il credito ad interesse semplice, in violazione delle prescrizioni sulle liberalizzazioni e la concorrenza del trattato CE.
Al consumatore è impedita la comparabilità diacronica tra le varie offerte di credito nonché il reale apprezzamento dei rischi connessi all’indebitarsi sotto l’imposto regime composto. Che rende sproporzionati il debito che residua nell’anticipata estinzione di un credito, la quantificazione della nuova rata in caso di variazione del tasso di riferimento, il computo degli interessi in caso di mora. (abstract

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Ultima modifica ilMercoledì, 22 Gennaio 2014 14:13

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