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La difesa della costituzione come rimedio al fallimento dello stato: il comma 61 dell’art. 2 l. 26 febbraio 2011, n. 10 è incostituzionale

 All’indomani della Cassazione a sez. un. n. 24418/2010 il legislatore emana, a neutralizzarne gli effetti, la norma appena dichiarata incostituzionale. Si tratta dell’ennesimo provvedimento a favore del mondo bancario. L’Autore si richiama alla Public Choice Theory  secondo la quale i politici, i burocrati, coloro che chiamiamo servitori dello Stato non perseguono, romanticamente, l’interesse pubblico ma agiscono, in una logica mercatistica, guidati dal proprio interesse.

Una volta operata la distinzione tra corruzione vera e propria e condotte eticamente riprovevoli ma penalmente irrilevanti occorre considerare la negativa influenza dei gruppi di pressione ed osservare che più questi sono piccoli, meglio si organizzano e più sono potenti. La Public Choice paventa il fallimento dello Stato ovvero una inefficiente allocazione di risorse che incrementa la sperequazione tra i redditi, la disoccupazione e  diminuisce la ricchezza. La Corte Costituzionale nella sentenza del 5 aprile 2012 n. 78 richiama i principi dello Stato di diritto quali la separazione dei poteri, la protezione della Costituzione e la cura dell’interesse generale. In questa visione essa, riecheggiando il detto Hegeliano, fiat justitia ne pereat mundus,si oppone al fallimento dello Stato. L’Autore, dopo aver indagato la giurisprudenza di merito e la dottrina precedenti il verdetto costituzionale, analizza l’eredità delle citate sezioni unite. Le quali, al contrario della Consulta, introducono un artificioso elemento di complessità che genera indeterminatezza ed incertezza del diritto e causa un supplementare quanto oneroso costo della giustizia. (Leggi l'articolo)

 

 

 

 

Ultima modifica ilMartedì, 01 Ottobre 2013 20:43

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